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Legislatura XVI

Proposta emendativa 41.01. in Assemblea riferita al C. 2198

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2009  [ apri ]
41.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41.1. - 1. A decorrere dall'anno 2009, per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 50 per cento.