Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le imprese editrici che perdono la qualifica di organo di forze politiche così come definito dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano a ricevere i contributi a condizione che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformino in cooperative giornalistiche ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.