stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 35.1. in Assemblea riferita al C. 2198

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2009  [ apri ]
35.1.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Al fine di dare attuazione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e alla razionalizzazione delle risorse umane, gli enti locali con popolazione superiore a 500.000 abitanti, che hanno deliberato nell'anno 2008 programmi che disciplinano la stabilizzazione di un numero di soggetti non inferiore al 20 per cento dei dipendenti in servizio, sono autorizzati ad articolare nel triennio 2009-2011 - in deroga ai limiti finanziari e normativi vigenti - le progressioni verticali ritenute necessarie per razionalizzare le professionalità a disposizione.
16-ter. Per gli enti locali superiormente indicati i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, dalle progressioni verticali, dalle progressioni economiche e dalle assunzioni a seguito delle stabilizzazioni, disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da normative regionali, sono esclusi per il periodo 2009-2011 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.