Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. 1. In attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, i progetti di servizio civile volontario, annualmente approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, finalizzati all'assistenza dei disabili gravi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno la precedenza per il loro inserimento nei bandi di selezione sino alla concorrenza dei 20 per cento dei posti previsti nei bandi stessi.