Al comma 1-quater, lettera d) capoverso 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È consentito nelle aree soggette ad accordi intercomunali, ovvero nelle città metropolitane, un servizio di comunicazione mobile per il servizio di noleggio con conducente che raccorda gli esercenti il servizio, purché titolari di autorizzazioni rilasciate da quei comuni aderenti agli accordi intercomunali o dalle città metropolitane, presso le proprie sedi o rimesse per consentire, al termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la successiva prenotazione senza rientro in rimessa, rispettando comunque il divieto di sosta su suolo pubblico come previsto dal codice della strada.