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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.03. in Assemblea riferita al C. 2198

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2009  [ apri ]
22.03.
inammissibile

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 249 è aggiunto il seguente:
«249-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma 249 le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando al somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 miliardi di euro, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione».