Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Fondo di solidarietà nazionale). - 1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata per l'anno 2009 della somma di euro 200 milioni.
2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009.