Al comma 14, sostituire le parole da: è differito fino alla fine del comma, con le seguenti: differito di un anno con legge 28 febbraio 2008, n. 31, per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007, detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista dalla predetta disposizione, è differito di un ulteriore anno sempre che tale superamento sia derivato da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.