Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti, favorendo il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore dei trasporto ferroviario, è riconosciuto un contributo quindicennale al gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a., dell'importo di 50 milioni di euro annui, finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari.
1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis si provvede mediante l'aumento di 0,01 euro delle aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
benzina e benzina senza piombo;
olio da gas o gasolio usato come carburante;
gas di petroli liquefatti usati come carburante.