Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - 1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 2009 nei territori montani.