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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.2. in Assemblea riferita al C. 2198

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2009  [ apri ]
19.2.
inammissibile

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - 1. Al fine di assicurare la piena attuazione del principio del risarcimento del danno nei confronti di tutti i soggetti interessati, le disposizioni dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente articolo, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
«Art. 140-bis. - (Azione risarcitoria collettiva) - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono chiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. L'atto con cui il soggetto legittimato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorra, sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile dinnanzi alla corte di appello, che decide in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria dinnanzi ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda, il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta ed emette i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.
4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare a ciascun danneggiato.
5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, le parti possono altresì sottoscrivere dinnanzi al giudice un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa, con processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, definisce i modi, i termini e l'importo da corrispondere per soddisfare la potenziale pretesa dei singoli consumatori o utenti. La sottoscrizione del processo verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel medesimo processo verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
7. In alternativa al ricorso alla camera di conciliazione di cui al comma 6, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 6 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
8. Qualora sia inutilmente esperita la composizione non contenziosa di cui ai commi 6 e 7, ciascun consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in proprio favore, dei requisiti individuati nella sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'importo del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 6, 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, da parte del giudice competente su richiesta del singolo consumatore o utente.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di standard qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.
11. L'azione di cui al comma 10 è esercitata mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione.
12. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito del ricorso, il tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima.
13. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario ad acta.
14. Qualora il ricorso proposto ai sensi del comma 10 sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali».

3. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) alla rubrica, le parole: «Class action.» sono soppresse.