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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.011. in Assemblea riferita al C. 2198

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2009  [ apri ]
23.011.
inammissibile

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - 1. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per i fondi ad esso assegnati, per i quali continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reiscrizione avviene a semplice richiesta del commissario ad acta e le somme reiscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il commissario riferisce annualmente ai Ministri delle politiche agricole alimentari forestali e dell'economia e delle finanze.