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Legislatura XVI

Proposta emendativa Dis.1.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
Dis.1.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis - (Distruzione delle armi chimiche) - 1. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, la spesa di euro 1.200.000 annui per la distruzione delle armi chimiche, in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata con la legge 18 novembre 1995, n. 496.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
Ministero dell'economia e delle finanze, 2009: 357.000; 2010: 343.000; 2011: 313.000;
Ministero degli affari esteri, 2009: 128.000; 2010: 0; 2011: 0;
Ministero dell'interno, 2009: 0; 2010: 171.000; 2011: 261.000;
Ministero della difesa, 2009: 715.000; 2010: 686.000; 2011: 626.000;
Totale: 1.200.000; 1.200.000; 1.200.000.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il Governo