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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.9.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
7.9.
inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo il comma 38, dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, Legge 24 novembre 2006, n. 286, è inserito il seguente: «38-bis. Sono esclusi dall'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 36, 37 e 38 i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e che siano stati oggetto, da parte dei Comuni, di apposite Ordinanze relative all'inagibilità dei fabbricati danneggiati da eventi sismici o calamitosi e per i quali sia stato ordinato lo sgombero e il divieto di accesso. I titolari dei diritti reali sugli immobili, che hanno perso i requisiti di ruralità, trasmettono ai sensi dell'articolo 38, decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 copia dell'Ordinanza Comunale di inagibilità e sgombero alla competente Agenzia del territorio che provvede alla iscrizione d'ufficio degli immobili al catasto Edilizio Urbano nella categoria "unità collabenti", sino all'effettivo ripristino delle condizioni di abitabilità dell'immobile oggetto del provvedimento di sgombero».

Fontana
ident. 7.20.