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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.20.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
7.20.
inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo il comma 38, dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2006, n. 286, è inserito il seguente: «38-bis. Sono esclusi dall'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 36, 37 e 38 i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e che siano stati oggetto, da parte dei Comuni, di apposite Ordinanze relative all'inagibilità dei fabbricati danneggiati da eventi sismici o calamitosi e per i quali sia stato ordinato lo sgombero e il divieto di accesso. I titolari dei diritti reali sugli immobili, che hanno perso i requisiti di ruralità, trasmettono ai sensi dell'articolo 38, decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 copia dell'Ordinanza Comunale di inagibilità e sgombero, alla competente Agenzia del territorio che provvede alla iscrizione d'ufficio degli immobili al catasto Edilizio Urbano nella categoria "unità collabenti", sino all'effettivo ripristino delle condizioni di abitabilità».

ident. 7.9.