Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 12-undecies dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il 1o ottobre 2009. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta, tassa, diritto di segreteria, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del libro soci. I soci interessati e gli amministratori sono tenuti in solido alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese delle successive modificazioni del domicilio dei soci e dei versamenti delle quote.