Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 l'applicazione delle tariffe di cui al suddetto decreto è per i controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali è differita al 1o settembre 2009.