Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. In via transitoria, l'articolo 10, primo comma, numero 8-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica se il termine dei quattro anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero del fabbricato scade entro il 31 dicembre 2010.