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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.073.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
7.073.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto dell'abitazione principale, effettuato entro il 31 dicembre 2010. La detrazione è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano anche in relazione ai preliminari di compravendita stipulati entro la medesima data.