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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.070.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
7.070.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ambito di operatività degli spedizionieri doganali).

1. L'articolo 47 del decreto dei Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale è sostituito dal seguente:
«1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.
2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.
3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni esclusivamente presso gli Uffici delle dogane di una determinata Direzione regionale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione alla presentazione delle dichiarazioni presso gli Uffici delle dogane predetti lo spedizioniere è tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri Uffici, anche fuori dal territorio della Direzione Regionale.
4. Lo spedizioniere deve avere la propria residenza o domicilio in un Comune compreso nell'ambito territoriale della Direzione Regionale per la quale risulta abilitato.
5. A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso altra Direzione Regionale, purché risulti comprovato il trasferimento della residenza o del domicilio in un Comune compreso nel territorio della nuova Direzione Regionale richiesta; il trasferimento è disposto dall'Agenzia delle dogane».

Presso ciascuna Direzione Regionale è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la Direzione Regionale medesima.
2. All'articolo 46, 1° capoverso, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, le parole: «di circoscrizione doganale» e la parola: «circoscrizione sono sostituite rispettivamente»

con la parola: «regionale» e con le parole: «direzione regionale».
3. All'articolo 51, 1° capoverso, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, la parola: «circoscrizionale»è sostituita con la parola: «regionale».