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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.07.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
7.07.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Canoni ANAS).

1. Con riferimento alle strade statali esterne ai centri abitati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dal 1o gennaio 2009, i canoni e corrispettivi dovuti all'ANAS S.p.A. per concessioni ed autorizzazioni diverse, come definiti ai sensi del comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sono ridotti al 10 per cento rispetto all'ultimo adeguamento vigente alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. I canoni e corrispettivi di cui al comma 1, dovuti e non versati per gli anni dal 1998 al 2008, al netto dei versamenti già eseguiti, sono ridotti al 10 per cento.
3. In attuazione del presente articolo l'ANAS S.p.A. effettua le occorrenti rimodulazioni del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti di carattere ordinario.