7.065.
inammissibile
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Patto di stabilità).
1. Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 10 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.
Conseguentemente per il 2009 il Fondo per le Aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni è ridotto per un importo pari a 3 miliardi e 300 milioni di euro.