stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.058.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
7.058.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni correttive in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici).

1. L'articolo 18-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito con il seguente articolo:

«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici).

1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla medesima data non è stato adottato l'atto di concessione definitiva, è disposto che il saldo, entro il limite del 90 per cento del contributo provvisorio, potrà essere erogato a seguito di rilascio, da parte del legale rappresentante della beneficiaria, di un'autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base agli schemi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, attestante, fra l'altro, la percentuale di investimento realizzata, i costi sostenuti, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. La liquidazione del relativo importo, se spettante, avverrà su richiesta del Soggetto responsabile o del Responsabile unico che avrà provveduto ad un preliminare ricalcolo del contributo provvisorio.
2. La liquidazione dell'ulteriore 10 per cento del contributo finale spettante sarà disposta dal Soggetto responsabile o del Responsabile unico, a seguito dell'adozione del proprio provvedimento di concessione definitiva successivamente alle valutazioni istruttorie della Banca Concessionaria e, ove prevista, dell'acquisizione del verbale di accertamento di spesa.
3. Fatti salvi i casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato già emanato il decreto di nomina della commissione, gli accertamenti di spesa da parte delle predette commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 500.000 euro.
4. Per gli investimenti agevolati inferiori a 500.000 euro potranno essere disposti, da parte del Ministero dello sviluppo economico o di altro soggetto ad esso subentrante, controlli a campione anche dopo l'adozione del provvedimento di concessione definitivo.
5. Per le iniziative agevolate ai sensi dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati adottati provvedimenti definitivi dei contributi spettanti e/o di decadenza dalle agevolazioni, qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, così come determinato all'articolo 6 del decreto al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2009, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione, il Ministero dello Sviluppo economico adotta il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procederà ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata».