7.056.
riammesso
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. All'articolo 1 della legge n. 296 del 2007, comma 231, primo periodo, dopo le parole: «le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo» sono aggiunte le parole: «, intendendosi per imprese costruttrici le società appartenenti allo stesso gruppo che producono parti del veicolo,».