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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.050.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
7.050.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Decontribuzione accordi produttività).

1. Al fine di favorire la produttività del lavoro l'azienda e il lavoratore possono stipulare accordi individuali e aziendali che prevedano sgravi contributivi della parte di retribuzione di cui al comma 2, previo consenso informato del lavoratore.
2. Gli accordi di cui al comma 1 si riferiscono alle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
3. Gli accordi individuali o collettivi, che hanno cadenza annuale rinnovabile, sono depositati presso le Direzioni provinciali del lavoro o gli enti bilaterali, ove esistenti, o presso le Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione delle controversie individuali ove previste dai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori.
4. Sugli importi assoggettati allo sgravio contributivo eccedenti il tetto previsto dall'articolo 1, commi da 67 a 70, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 non è concessa alcuna contribuzione figurativa ed è applicato un contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro, nella misura del dieci per cento, da versare a favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.