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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.049.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
7.049.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto dell'abitazione e sue pertinenze, effettuato entro il 31 dicembre 2010 con le agevolazioni della «prima casa» di cui alla Nota II-bis della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La detrazione è ripartita in quote costanti nell'anno in cui è stato effettuato il pagamento e nei quattro periodi di imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.