Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Lavoro occasionale di tipo accessorio).
1. All'articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «e da giovani di cui alla lettera e)» sono aggiunte le seguenti: «e da persone iscritte regolarmente nella assicurazione obbligatoria».