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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.034.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
7.034.
riammesso

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Pagamenti della PA).

1. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.
2. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.
3. Le imprese di cui al comma 2-ter possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione, da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale, disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.
4. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 2-quinquies è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.