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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.033.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
7.033.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ripristino dell'automatismo del credito d'imposta per la ricerca).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, del decreto-legge n. 138 dei 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.»;
b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 188 milioni di euro per l'anno 2008, 267 milioni di euro per l'anno 2009, 327 milioni di euro per l'anno 2010 e 33 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.