Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Patto di Stabilità).
Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 10 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.