Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Incremento delle detrazioni per i redditi bassi).
1. A decorrere dal 1o luglio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli importi delle lettere a) e b) dei commi da 1 a 4 e gli importi della lettera a) del comma 5 sono incrementati del 30 per cento.
2. Qualora la detrazione di cui al presente articolo sia di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.