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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.0212.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2009  [ apri ]
7.0212.
(inammissibile limitatamente ai commi 15 e 16)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti a tutela dell'occupazione).

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è aggiunto il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa».
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1o aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Inps è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione delle somme indebitamente erogate. La domanda deve essere presentata all'Inps dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le Regioni trasmettono in via telematica all'Inps le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.
4. Il primo periodo dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
5. Il primo periodo dell'articolo 19, comma 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.».
6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni dì cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 66, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla predetta legge, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis della legge 21 luglio 1991, n. 223.
8. All'articolo 19, comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al presente comma nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».
9. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), sono eliminate le parole: «tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
b) al comma 1-bis, le parole «secondo quando precisato dal decreto di cui ai comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.»;
c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma: «1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8».

10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole presso il fondo di provenienza sono inserite le seguenti «nel triennio precedente» e dopo le parole «pari a 3.000 euro» sono inserite le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1o gennaio 2009».
11. 1 servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
c) al comma 1, lettera f), dopo le parole «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati», aggiungere le seguenti «, da casalinghe»;
d) al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera: «i) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati».
f) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.».

13. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sostituire le parole «parenti e affini sino al terzo grado» con le parole «parenti e affini sino al quarto grado».
14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 luglio 1993, n. 148; convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
15. Nell'ambito del processo di razionalizzazione e riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e nel quadro di una valorizzazione e potenziamento della disciplina degli ammortizzatori sociali quale politica attiva di reinserimento del lavoratore interessato da crisi aziendali o occupazionali come previsto dall'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui al predetto articolo 19, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni dell'ISFOL di supporto e assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali nella gestione tecnico amministrativa dei progetti finanziati nell'ambito delle programmazione comunitaria e le risorse umane, con esclusione dei ricercatori e tecnologi, strumentali e finanziarie assegnate alle predette funzioni. A seguito del trasferimento sono apportate le conseguenti modifiche allo Statuto dell'ISFOL, prevedendo la possibilità della rideterminazione dei componenti degli organi amministrativi, in osservanza della disposizione di cui all'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ferma restando l'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dalle vigenti disposizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si provvede all'individuazione delle risorse umane strumentali e finanziarie trasferite tenuto conto, per gli aspetti riguardanti il personale, di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri e il trattamento economico è integrato, per la differenza, da un eventuale assegno ad personam con riferimento al solo trattamento fisso e continuativo, riassorbibile nell'ambito dei successivi rinnovi contrattuali. A seguito del trasferimento sono soppresse presso l'ISFOL le strutture cui sono attribuite le funzioni trasferite e sono corrispondentemente apportate le conseguenti rispettive modifiche alle dotazioni organiche dell'ISFOL e dei Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
16. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis. è inserito il seguente: «294-ter. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di emolumenti, rimborsi, servizi e forniture per lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare, accreditati mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»
17. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica»;

18. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
3-bis. Le risorse del fondo perle aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al fondo di cui al precedente comma 1, lettera a), sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato e le regioni e le Province autonome, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta dei 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al precedente comma.».

I Relatori