Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Obbligo di comunicazione al pubblico delle offerte di lavoro).
1. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».