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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.013.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
7.013.
riammesso

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono valide ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni.
2. Restano validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'INAIL, ai fini del rilascio della predetta certificazione, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo valutati pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.