Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quello della originaria durata».