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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.1.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
6.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali).

1. Entro 45 giorni dalla data di conversione in legge dei presente decreto-legge, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e del veicoli commerciali di cui all'articolo 1, assicurando al fondo le risorse finanziarie necessarie a coprire le diverse tipologie di intervento.
2. Il Decreto di cui al comma 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione.
3. Con il medesimo Decreto potranno essere altresì estese le garanzie di credito anche agli operatori delle reti di vendita di veicoli a motore, nonché prevedere forme di defiscalizzazione degli interessi passivi maturati per i soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse, in particolare dei lavoratori atipici. In caso di perdita del posto di lavoro, limitatamente al periodo di disoccupazione, il fondo di garanzia interverrà a copertura dell'intero capitale residuo.

ident. 6.2.