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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.04.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
6.04.
inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Mutui alle imprese).

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi e così sostituiti:
"A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela privata mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale e alle imprese mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto di immobili strumentali all'attività dell'impresa stessa, devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte"».