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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.017.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
6.017.
inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese).

1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, relativo ai mutui da corrispondere nel corso dei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, può essere sospeso, per una quota non superiore al 50 per cento, e l'ammontare dei ratei sospesi può essere risolto o in un'unica rata o rateizzato fino ad un massimo di 12 mesi a partire dall'ultimo pagamento stabilito dal piano di ammortamento del mutuo.

2. Dalla sospensione di cui al comma 1 sono esclusi gli oneri dovuti come interessi che rimangono totalmente a carico del mutuatario.
3. Il comma 1 si applica:
a) ai mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 dicembre 2008 con reddito complessivo familiare inferiore a 60 mila euro annui;
b) ai mutui accessi dai titolari ovvero dai rappresentanti legali delle piccole e medie imprese, con un fatturato non superiore a 40 milioni di euro oppure con un bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro, sottoscritti fino al 31 dicembre 2008.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato a stipulare, entro tre mesi, un accordo con l'ABI al fine di garantire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1».