Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Il termine dei cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area, previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è prorogato a dieci anni, sempre a decorrere dal presupposto per l'applicazione del beneficio.».