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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.09.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
5.09.
inammissibile

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Versamento contributi previdenziali).

1. I datori di lavoro versano, tramite il modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce la retribuzione, una quota pari all'80 per cento dei contributi dovuti.
2. La quota rimanente, pari al 20 per cento del totale dovuto per l'anno precedente, è versata in un'unica soluzione entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio consuntivo.
3. Qualora l'utile netto sia superiore all'ammontare dei contributi dovuti, il versamento della quota del 20 per cento è dovuta interamente dal datore di lavoro.
4. Qualora, invece, l'utile netto sia inferiore all'ammontare dei contributi ancora dovuti, la differenza tra il 20 per cento dei contributi ancora da versare e l'ammontare dell'utile netto è a carico dell'INPS.
5. Nel caso di cui al comma 4, l'azienda deve trasmettere all'INPS il bilancio consuntivo entro 15 giorni dalla data della sua approvazione e, contestualmente, richiedere all'INPS la partecipazione al fondo di cui al comma 6.
6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, è costituito un apposito fondo presso l'INPS. Tale fondo è finanziato per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 attraverso la riduzione per un importo pari a 500 milioni di euro delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti volti a definire e regolamentate la richiesta di cui al comma 5 e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 6».