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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.061.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
5.061.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di acconti d'imposta).

1. L'attuazione dell'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogata al 30 settembre 2009. Per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi all'interno di concessioni turistico-ricreative, per il triennio 2007/2009 verrà anticipato, salvo conguaglio, per metro quadrato è per anno, un canone demaniale annuale calcolato nella misura pari a due volte quelle corrisposto nel 2006 per le stesse tipologie pertinenziali. Per le altre destinazioni d'uso troveranno applicazione i valori tabellari disposti dalla legge 27

dicembre 2006, n. 296. Tale versamento di un canone provvisorio sarà ritenuto idoneo per il rinnovo automatico dei titoli di concessione finalizzata all'uso turistico-ricreativo del demanio marittimo sui quali verrà apposta la clausole «salvo conguaglio».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul «fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».