Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Nel caso delle fusioni in cui la società controllata incorpora la società
controllante, il riconoscimento fiscale, ottenuto previo pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter, dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, può riguardare anche i maggiori valori iscritti sui beni della società incorporante.
2. La disposizione di cui al comma precedente costituisce norma di interpretazione autentica».