Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifica alla disciplina dei termini di versamento degli acconti d'imposta).
1. Le somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versati, in unica soluzione, alla scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni.