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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.047.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
5.047.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente per le somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto».