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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.046.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
5.046.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, dovute nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versate in modo rateale secondo le disposizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 20».

Conseguentemente:
All'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 20 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.