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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.033.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
5.033.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per finalità di capitalizzazione).

1. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, al comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggetti a imposta i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, limitatamente alla quota destinata ad aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del trasferimento. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa mantengano il capitale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata».