Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Coordinamento attività di vigilanza).
1. Al fine di evitare ripetizioni degli accessi presso le piccole e medie imprese delle diverse autorità competenti per la vigilanza sulle medesime materie, le stesse devono coordinare la propria azione sul territorio. La ripetizione degli accessi presso un'attività economica entro sei mesi deve essere motivata».