Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ispezioni e verifiche delle autorità di vigilanza).
1. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applicano, in quanto compatibili, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza».