Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Potenziamento Confidi).
1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «di 450 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «di 700 milioni di euro».
2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 250 milioni di euro».