All'articolo 5-bis, comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I contributi sospesi ai sensi del precedente periodo, sono versati, senza aggravio di spesa per interessi e in un'unica soluzione, alla data del primo termine di versamento successivo al 30 settembre 2009».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «All'onere derivante», con le seguenti: «Agli oneri per interessi derivanti».